La decisione nasce da un ricorso promosso da unimpresa friulana, avverso un verbale di accertamento emesso dal servizio di vigilanza Inps. Secondo questultimo, i contratti dagenzia sottoscritti dallimpresa contrastano con le disposizioni contenute negli artt. 1742 e seguenti del codice civile. In particolare, rileva, ai fini della illegittimità, la determinazione contrattuale del compenso in misura fissa: una delle caratteristiche fondamentali del compenso per lattività di agente di commercio sarebbe, al contrario, la variabilità e la proporzionalità dello stesso in relazione al volume di affari conclusi per conto del preponente. Le argomentazioni difensive dellimpresa, invece, si basano sullassunto secondo il quale dal contenuto letterale dellart. 1742 c.c. discenderebbe la libertà in capo alle parti del contratto di agenzia, di disciplinare i rapporti economici in piena autonomia. Inoltre, la ricorrente sostiene che le parti sono libere di privilegiare, nel rapporto di agenzia, lattività di promozione dellimmagine aziendale piuttosto che lattività di vendita dei prodotti o servizi. Ne consegue che il sistema di retribuzione più idoneo sembra consistere in un compenso forfetario predeterminato o in una provvigione con un minimo garantito, piuttosto che in provvigioni a percentuale sui soli affari conclusi.