La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è giunta ad affermare la legittimità della partecipazione del Garante della Privacy, quale parte nel giudizio di opposizione ad un suo provvedimento. A tale decisione la giurisprudenza di legittimità è giunta, sulla base della natura giudica dellAutorità Garante. Questultima, infatti, è unautorità amministrativa indipendente e, in quanto tale, è legittimata a partecipare ai giudizi di reclamo; ad opposta soluzione la Corte sarebbe giunta se il Garante avesse rivestito la funzione giudicante nei ricorsi promossi avanti a lui. A seguito della sentenza n. 7341/2002, quindi, i giudizi di impugnazione in oggetto sono caratterizzati dalla presenza di tre parti: da un lato, il soccombente rispetto alla decisione amministrativa del Garante, che assume le vesti di ricorrente avanti al giudice ordinario; dallaltro, la sua controparte e lAutorità garante della tutela dei dati personali. La Suprema Corte, comunque, ha precisato che il Garante può partecipare al giudizio di impugnazione a condizione che mantenga una condotta processuale imparziale.