Nel caso di specie, una lavoratrice chiedeva che fosse accertato il suo diritto a fruire dei periodi di riposo giornaliero retribuiti, di cui agli art.10, l. n. 1204/71 e art. 3, comma 5, L. n. 53/2000. Il giudizio veniva preceduto da una fase cautelare nella quale la domanda veniva rigettata, mentre in sede di reclamo, la stessa veniva accolta dal giudice il quale dichiarava che il richiamo al primo anno di vita del bambino, previsto legislativamente in caso di filiazione biologica, non può che tradursi, nel caso di adozione, in un richiamo al primo anno successivo allingresso in famiglia.
Tre mesi dopo la decisione del Tribunale del reclamo entrava in vigore il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, il quale espressamente indica che i riposi giornalieri retribuiti spettano solo nel primo anno di vita del bambino. Si è posto quindi il problema di valutare la validità o meno di quanto asserito dal giudice del reclamo rispetto al nuovo dettato normativo. Lattenta valutazione della situazione legislativa e lobbiettiva mutata concezione delle relazioni familiari, per la quale la filiazione è oggi vista come un insieme di situazioni equiparate, date dallintreccio di opportunità biologiche personali e decisioni di ricorrere alladozione, ha portato il Tribunale di Milano ha riaffermare quanto stabilito in precedenza dal giudice del reclamo prospettando così una seconda nascita nella storia biologica dellindividuo.