La Corte di Cassazione è intervenuta, a Sezioni Unite, per porre fine alla controversa interpretazione della disposizione contenuta nellart. 11 della legge n. 74/87. Il comma 6 dellarticolo citato dispone che [ ] lassegnazione (della casa familiare n.d.r.), in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dellart. 1599 del codice civile. Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, il richiamo, contenuto nellarticolo 11 cit., allarticolo 1599 c.c. rende opponibile al terzo acquirente, ma nel limite dei nove anni dallassegnazione, anche il provvedimento non trascritto intervenuto anteriormente alla vendita; secondo altre pronunce, invece, il legislatore ha imposto un onere imprescindibile di trascrizione, senza distinguere tra durata infra e ultra novennale. Ne consegue che lassegnazione della casa familiare può essere opposta ai terzi acquirenti solo se trascritta. Le sezioni Unite hanno statuito che il richiamo, contenuto nellart. 1 legge n. 74/87, allart. 1599 c.c. assimila il diritto dellassegnatario a quello del conduttore: il primo potrà opporre il provvedimento di assegnazione, non trascritto, della casa familiare al terzo, che abbia acquistato in data successiva, per un periodo di nove anni a decorrere dallassegnazione stessa.