La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato che lobbligazione, gravante su ogni condomino, di corrispondere gli oneri condominiali, scaturisce da un rapporto di partecipazione necessaria alla proprietà e alla manutenzione delle parti comuni degli edifici in condominio, ai sensi dellart. 1123 del codice civile. Tale obbligazione, comunque, non esclude che il condomino danneggiato, possa far valere, avanti allAutorità giudiziaria, il proprio diritto a conseguire unadeguata erogazione di calore ed ottenere il relativo risarcimento del danno. Questultimo sarà pari allammontare dei contributi corrisposti per la gestione del servizio di riscaldamento, nonché alle spese sostenute per supplire al cattivo funzionamento dellimpianto centralizzato.