Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione di legittimità, sollevata dalla Corte di Cassazione, relativa al momento di efficacia della notificazione a mezzo del servizio postale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dellart. 149 c.p.c. e dellart. 4, comma 3, L. 890/82, in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, incide sul momento in cui si perfeziona la notificazione: per il notificante, questultima si perfeziona nel momento in cui avviene la spedizione dellatto; per il destinatario, invece, la notificazione si perfeziona solo al momento della ricezione dellatto, attestata dallavviso di ricevimento. Questa la ratio sottesa allintervento della Corte: [ ] gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dellatto da notificare allUfficiale Giudiziario, essendo la successiva attività di questultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante.