Con la decisione in commento, il Tribunale di Milano ha statuito che la posa di una stazione radio-base per la telecomunicazione mobile, sul lastrico solare di un edificio condominiale, costituisce unopera nuova che altera, in modo pregiudizievole, la cosa comune. Ne deriva che la relativa delibera assembleare è nulla perché in contrasto con il disposto dellart. 1120, comma 2, c.c., secondo il quale: sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni delledificio inservibili alluso o al godimento anche di un solo condomino. Secondo il Tribunale di Milano, linstallazione di un impianto di dimensioni rilevanti avrebbe comportato [ ] unindubbia disarmonia e di conseguenza unalterazione al decoro architettonico, che nella specie assumeva maggior rilievo, avendo ledificio particolare pregio in quanto progettato da un noto architetto [ ]. Il Giudice ha inoltre aggiunto che la nullità della delibera assembleare sarebbe comunque derivata dal contrasto con il diritto dei condomini alla tutela della salute (art. 32 Cost.), costituzionalmente garantito: i partecipanti al condominio, infatti, non sarebbero stati informati circa i rischi sulla salute derivanti dalla installazione dei ripetitori.