I Giudici della Cassazione affermano nella citata pronuncia quanto segue: i gravi motivi idonei a giustificare il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt. 4 e 27 della Legge 27.07.1978, debbono essere estranei alla sua volontà e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergliene oltremodo gravosa la prosecuzione.
Gli articoli 4 e 27 della Legge sullequo canone, la n. 392 del 27.07.1978, prevedono che il conduttore indipendentemente dalle previsioni contrattuali, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Per i giudici della Suprema Corte i gravi motivi devono ricoprire innanzitutto il carattere della imprevedibilità ed il giudizio sulla prevedibilità o meno dei fatti che vengono invocati quali gravi motivi, costituisce oggetto di apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, la cui valutazione è pertanto incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e coerente motivazione.