La giurisprudenza di merito infatti, continua ad essere altalenante e non concorde sullabrogazione o meno dei reati edilizi previsti dallarticolo 20 della Legge 47/85, a seguito dellentrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il T.u. per ledilizia è entrato in vigore il 1 gennaio 2002 ed è stato operativo fino al 9 gennaio 2002, giorno di pubblicazione della Legge 436/2001 che ha una prima volta posticipato fino al 30 giugno 2002 lentrata in vigore del T.u. sulledilizia. Il differimento è poi stato posticipato una seconda volta, al 1 gennaio 2003, dal dl 122/2002 ed una terza volta, al 30 giugno 2003, per effetto della Legge n.185/2002. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, sostenendo la continuità dei reati nelle pronunce del 15 marzo 2002 n. 18378 e 14 novembre 2002 n. 38182. Secondo la Suprema Corte, in relazione agli effetti connessi con il differimento dellentrata in vigore del nuovo T.u., differire vuol dire rinviare e non può rinviarsi qualcosa che non sia già avvenuto. Appare più corretto ritenere che la Legge n. 463/2001 abbia determinato la sola sospensione dellefficacia del T.u. in questione (già vigente), piuttosto che la proroga o il differimento della sua entrata in vigore. Di conseguenza la sospensione della normativa si estende a tutte le norme del T.u., compreso larticolo 136, con la conseguenza che larticolo 20 della Legge n. 47/85 deve ritenersi tuttora vigente.