La sentenza affronta tra laltro un concetto già trattato dalla giurisprudenza, affermando che liscrizione nel registro di cui al R.D. 12 febbraio 1991 n. 278, modificato con il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ha solo finalità amministrative e tributarie, non impedendo, di conseguenza, che la società che versi in stato di insolvenza sia dichiarata fallita. Nel caso di specie, si trattava di una cooperativa esercente attività didattica nel campo teatrale, finanziata esclusivamente con fondi pubblici, nel qual bilancio le iscrizioni di terzi ai corsi influivano, secondo quanto dichiarato e prospettato dalla stessa, in maniera davvero irrisoria. La società obiettava, quindi, il fatto che si potesse aprire una procedura di fallimento nei suoi confronti. Il Tribunale di Padova ha, invece, sottolineato la circostanza che la corresponsione delle quote ai corsi, ma soprattutto lincasso derivante dalla vendita dei biglietti per assistere alle rappresentazioni teatrali, benché non sufficienti a coprire per intero i costi, rappresentavano in ogni caso, esercizio di attività commerciale. A tutto ciò si aggiungeva il fatto che il servizio di istruzione era offerto da un soggetto estraneo alla cooperativa, di modo che questultima risultava quale intermediaria tra il prestatore ed il fruitore del servizio.
Questi elementi, considerati in una visione dinsieme, sono stati ritenuti tali da supportare e giustificare una dichiarazione di fallimento.