giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia citata, ritengono non sufficiente il mero riferimento ad una sentenza di condanna a carico del legale rappresentante di una ditta per fondare il provvedimento di esclusione dovuto alla mancanza del requisito della moralità professionale. Tale carenza discende della diretta valutazione dellinteresse pubblico concreto che la pubblica amministrazione è chiamata necessariamente ad operare. In relazione al concetto di moralità professionale, requisito che rileva in ordine allaffidamento di appalti pubblici, la pubblica amministrazione gode di amplissimi margini discrezionali, non essendo normativamente predeterminati i parametri ai quali attenersi nelloperare la valutazione in oggetto. Tale libertà desplicazione della discrezionalità amministrativa non può si può comunque spingere sino a ritenere lamministrazione esentata dalloperare la valutazione richiesta, alla stregua non di criteri astratti e generali, ma in relazione al caso concreto. In particolare la pubblica amministrazione, nellescludere unimpresa dalla gara dappalto per mancanza del requisito di moralità professionale dovrà compiere una valutazione, ampiamente discrezionale, ma ancorata pur sempre al caso concreto e cioè alle caratteristiche dellappalto, al tipo di condanna ed alle modalità di commissione del reato. Ciò in ossequio alla necessità che una tale valutazione dellinteresse pubblico, nel caso concreto, la pubblica amministrazione labbia effettivamente operata.