predetta sentenza nasce dalla necessità di stabilire se, nel caso in cui risulti impossibile eseguire la notifica, secondo lart. 145 c.p.c., presso la sede della società, nonché reperire il legale rappresentante della stessa, sia ammissibile effettuarla a questultimo con le modalità di cui allart. 143 c.p.c. Sul punto la Cassazione aveva precedentemente manifestato un duplice orientamento. Alcune pronunce della Suprema Corte avevano, infatti, stabilito linapplicabilità della notifica con le modalità di cui allart. 143 c.p.c. alle persone giuridiche ed alle società, sul presupposto che di esse non potesse mai risultare sconosciuto il luogo di residenza o il domicilio, in virtù dellobbligo, per le società di capitali, di dichiarare nellatto costitutivo il luogo in cui hanno sede, nonché di rendere noti i cambiamenti dello stesso. Le Sezioni Unite hanno, viceversa, confermato laltro orientamento, ovvero quello secondo il quale la notifica alle società può essere effettuata con le modalità di cui allart. 143 c.p.c., purché nellatto sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dellente e la notifica risulti infruttuosa sia con le modalità di cui allart. 145 c.p.c., sia con quelle di cui allart. 140 c.p.c. La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che, risultando ammissibile la notifica al legale rappresentante nelle forme ordinarie, non appare giustificato escludere la possibilità di fare ricorso alle particolari modalità di questa norma, che risulta riferibile a tutte le persone fisiche.In tal modo risulta pienamente soddisfatta lesigenza di completezza del sistema di notificazione degli atti.