Corte ha, infatti, affermato che non opera lesclusione prevista dal 5° comma dellart. 34 sopra citato, nei casi in cui le dimissioni siano dettate da un difetto del rapporto di lavoro tanto grave da non permettere la prosecuzione, neanche temporanea, dello stesso, come previsto dallart. 2119 c.c. Lelemento da tenere in considerazione in tali circostanze diverrà così, quello della c.d. volontarietà delle dimissioni, ed è facile intuire come la stessa verrà a mancare laddove ci sia un elemento oggettivo di assoluta destabilizzazione del rapporto, la cui causa sia da ricercare nel comportamento, scorretto, del datore di lavoro. E doveroso sottolineare che la corresponsione dellindennità di invalidità, come pocanzi descritta, non si porrà in contrasto con quelle che sono le finalità basilari della legge 448/98, e cioè levitare sprechi della spesa pubblica e lottimizzazione e razionalizzazione del sistema. Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dellart 34, 5° comma L. 23 dicembre 1998 n. 448, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dopo che una lavoratrice, dimessasi a seguito del mancato pagamento di quattro mensilità, si è rivolta allInps per veder riconosciuto il proprio diritto a percepire lindennità di disoccupazione. Sulla base dei casi di esclusione riportati dal già più volte citato art. 34, tale diritto è stato negato. Il Tribunale, cui la lavoratrice si è conseguentemente rivolta, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, non trovandosi daccordo con le argomentazioni dedotte dallInps, al fine di ottenere un chiarimento definitivo della questione.