Nella sentenza n. 12222/03, la Cassazione ha confermato limpostazione già accolta in precedenza in altre sentenze (lultima è la n. 17338 del 6.12.2002): divieto assoluto di anatocismo bancario. La normativa contenuta nellarticolo 1283 c.c. delinea, con chiarezza, i presupposti per cui possano aversi interessi ulteriori, rispetto a quelli scaduti. Larticolo richiede che vi è stata unespressa formulazione di domanda giudiziale o una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi, e che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre. A nulla è valso recuperare, su richiesta della banca, larticolo 25 del D.Lgs. n. 342/1999, che disponeva, anche per il passato, sulla validità delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi. Infatti, successivamente, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 17.10.2000, aveva dichiarato lillegittimità dellarticolo 25 medesimo, da cui si ricava, nuovamente, la nullità delle clausole dellanatocismo. Posto, dunque, il divieto di anatocismo, leventuale previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi, come nel caso della sentenza in oggetto, è nulla non solo perché anteriore alla scadenza degli interessi medesimi, ma anche perché non può porsi come fonte legittima di deroga alla disciplina dellarticolo 1283 c.c. Gli usi contrari a quanto previsto allart. 1283 c.c., sono ammessi, purché siano usi normativi, e non meri usi negoziali.