Nella sentenza n. 12752 del 1 settembre 2003, la Cassazione ha capovolto limpostazione che il giudice di appello aveva fornito, con riferimento al caso di un decreto ingiuntivo nei confronti di una società originaria, poi trasformata in unaltra pienamente legittimata. A parere del giudice dAppello, la società originaria non poteva più essere considerata esistente. Il decreto ingiuntivo, di conseguenza, avrebbe dovuto essere notificato alla nuova società, nata dalla trasformazione della precedente. La Cassazione ha, invece, precisato che la trasformazione di una società commerciale in unaltra di nome diverso non comporta lestinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo e diverso. Ne segue che la notifica alloriginaria società, con la sua originaria denominazione, è del tutto legittima. Si tratta, del resto, di un orientamento giurisprudenziale consolidato.