Questa pronuncia del Giudice comunitario rappresenta uno sviluppo della disposizione di cui allart. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/1994, in base alla quale il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dellidentità o della somiglianza del detto marchio col marchio anteriore e dellidentità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione. In base alla sentenza sopra menzionata, ai fini di unopposizione contro una domanda di marchio comunitario, la registrazione di un marchio nazionale anteriore rispetto a quello comunitario riportante lo stesso cognome non è pertinente anche se il marchio comunitario richiesto è identico ad un marchio nazionale del ricorrente anteriore al marchio comunitario opposto. Infatti, gli unici titoli da considerare sono i due marchi comunitari, senza alcuna rilevanza di quelli nazionali: a livello comunitario lesistenza di due cognomi identici, per quanto in presenza di nomi diversi, e la produzione di prodotti simili, sono per il cliente fonte di confusione, ragione per la quale, indipendentemente dalla registrazione a livello nazionale, le autorità comunitarie daranno la precedenza al marchio nazionale depositato prima a livello comunitario.