Come la Suprema Corte ha rilevato nella sentenza in esame, la cessione prevista dallart. 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di questultimo credito. La sostanziale coesistenza dei due crediti implica che il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto. Questa conclusione è avallata, secondo la Corte, dal raccordo esistente fra lart. 1198 c.c. e lart. 1267 c.c. (garanzia della solvenza del debitore): nella prima disposizione cè un richiamo alla seconda con cui si subordina la responsabilità del cedente non solo alladempimento del ceduto, ma anche al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro questultimo. Ciò sta a significare che il credito originario rimane in sospeso fino a quando il cessionario non abbia inutilmente richiesto il pagamento al debitore ceduto; qualora, invece, questultimo adempia, anche il credito originario si estinguerà.