La nuova normativa fissa fondamentalmente due principi. Da un lato, se la consegna a mani non può essere effettuata per assenza del destinatario oppure per assenza o rifiuto dei consegnatari, il piego deve essere depositato lo stesso giorno presso lufficio postale preposto alla consegna, e la notizia del deposito e dellespletamento delle pregresse attività è data al destinatario con avviso in busta chiusa spedito con raccomandata a/r. Lavviso non solo deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire al destinatario di provvedere al ritiro del piego, ma deve altresì specificamente riportare lavvertimento che la notifica si considera avvenuta decorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, trascorsi sei mesi dalla stessa data, il piego verrà restituito al mittente. Dallaltro lato, il termine di giacenza del piego presso lufficio postale è portato a sei mesi dalla data di deposito, trascorsi i quali non sarà più possibile al destinatario sapere cosa gli è stato notificato poiché il plico verrà rispedito allistante. Infine le normativa ammette che le decisioni del giudice e le citazioni dei testimoni possano essere compiute via fax o per via telematica, affidandosi al generale principio dellonere della prova per risolvere la questione della effettiva ricezione degli atti da parte del destinatario.