La separazione patrimoniale opera sotto un duplice punto di vista, essendo il patrimonio separato sia da quello della banca emittente sia da altri patrimoni costituiti allinterno della società cessionaria che eventualmente ponga in essere più operazioni di questo tipo. Ciò comporta una doppia tutela per lobbligazionista, il quale, oltre che dal patrimonio separato della società veicolo, vede garantito il suo credito anche dal patrimonio delle banca emittente secondo il principio contenuto nellart. 2740 c.c. Della cessione deve darsi notizia in Gazzetta Ufficiale, ove deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto responsabile della riscossione dei crediti ceduti (servicer), se diverso dalla banca emittente. Inoltre, lart 7 bis, c. VII, pone il principio della neutralità fiscale, in base al quale ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cessione come non compiute e i crediti e i titoli ceduti come iscritti nel bilancio della banca cedente, a condizione che il corrispettivo pagato sia pari allultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e ei titoli, e a condizione che la banca si faccia garante del finanziamento concesso da altre banche alla società veicolo per lacquisto dei crediti.