Per quanto riguarda la prima disposizione, essa stabilisce che quando lazione avvenga in uno dei luoghi indicati dallart. 614 c.p. (abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi) esiste una presunzione assoluta di proporzionalità, con la conseguenza che il giudice non deve più verificare se la reazione dellaggredito colpisca beni equivalenti a quelli messi in pericolo. Quindi, anche qualora questultimo, per proteggere lincolumità fisica o il patrimonio, ricorresse a mezzi altamente lesivi, egli sarebbe ugualmente scriminato Il terzo comma, invece, non fa che codificare ciò cui la giurisprudenza era già giunta da tempo. In sostanza, tre sono i requisiti per loperatività della nuova norma: il pericolo attuale di unoffesa ingiusta, in uno dei luoghi indicati, da parte di un soggetto che viola la libertà domiciliare; la minaccia allincolumità o ai beni, propri o altrui, accompagnata dalla mancanza di desistenza e dalla minaccia di aggressione; e, infine, la reazione proveniente da un soggetto legittimamente presente nei luoghi in cui si svolge laggressione.