Il danneggiato da un sinistro stradale ha il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento. Siccome la negazione di tale diritto lederebbe il principio di uguaglianza delle parti e il correlativo diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, il compenso al professionista è dovuto dallassicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale e indipendentemente dal decorso del termine di 60 giorni, a disposizione dellassicurazione per la conclusione bonaria della vertenza e decorrente dalla comunicazione allassicurazione del giorno, dellora e del luogo disponibili per lispezione del veicolo danneggiato. La Suprema Corte, considerando la maggiora forza economica delle compagnie di assicurazione, è giunta a tale pronuncia non ritenendo decisivo il fatto che il danneggiato potrebbe eventualmente condurre in proprio la trattativa stragiudiziale.