Se, nel primo caso, la Corte di Appello aveva riconosciuto la responsabilità per i danni derivanti da fumo attivo, con la sentenza del Tribunale di Roma tale responsabilità viene estesa anche ai danni da fumo passivo, allargando, quindi, sensibilmente, la sfera dei soggetti tutelati. Prima di entrare nel merito della motivazione della sentenza, è opportuno ricostruire, brevemente, la vicenda storica che sta dietro la decisione del Tribunale di Roma.
Dopo aver lavorato per dodici anni presso il Ministero dellIstruzione, una impiegata aveva contratto un cancro polmonare compatibile con il fumo da sigaretta. Come riconosciuto dallo stesso direttore dellufficio pubblico, cui era addetta la donna, questultima, non fumatrice, aveva condiviso con colleghe fumatrici una stanza scarsamente areata. La donna era, dunque, costretta ad inalare continuamente il fumo presente nella stanza in forte concentrazione. Fra laltro, limpiegata, dopo la scoperta del male, aveva presentato, nei confronti del Ministero, domanda per equo indennizzo, che spetta a quei lavoratori che contraggono patologie per cause di servizio.
A fronte del rifiuto del Ministero, la donna aveva presentato ricorso al TAR del Lazio, il quale, fondandosi sul parere della Commissione medico ospedaliera, aveva riconosciuto lesistenza di un legame fra lesposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro ed il tumore polmonare. La decisione del TAR ha avuto una importanza decisiva poiché, da un lato, ha indotto il Ministero a non contestare neppure lesistenza di un legame tra la malattia e le condizioni in cui si era svolta lattività lavorativa, dallaltro ha persuaso il Giudice dellesistenza di un rapporto di causalità, senza dover disporre, nemmeno, una consulenza tecnica, atta ad accertare tale rapporto (ricordiamo che la Corte di Appello di Roma, per ricostruire il nesso di causalità, aveva dovuto affidarsi ad una complessa consulenza medica).
Esaminando la motivazione, che è stata posta alla base della sentenza, emerge che il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover fondare la responsabilità del Ministero, per i danni cagionati da fumo passivo, sullart. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a garantire lintegrità psico-fisica dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze. Pertanto, in virtù di tale norma, sul datore di lavoro grava una presunzione di colpa, che sarà suo onere confutare, dando prova di aver adottato delle misure idonee a prevenire un danno alla salute del lavoratore.
Secondo il Tribunale, il Ministero avrebbe violato tale norma, nonché i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro, omettendo di adottare qualsiasi cautela, destinata a tutelare il lavoratore non fumatore dal fumo dei colleghi. A tale scopo, si legge nella motivazione, sarebbe stato sufficiente assegnare il lavoratore non fumatore ad un diverso luogo di lavoro, collocandolo in una stanza occupata da altri colleghi, a loro volta, non fumatori. E stata, invece, respinta leccezione del Ministero secondo cui, allepoca dei fatti, non esisteva ancora una normativa specifica in materia di fumo passivo. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come già allepoca fosse nota la nocività per la salute del fumo passivo.
In definitiva, mentre la risarcibilità dei danni derivanti da fumo attivo trova fondamento giuridico nellart.2050 c.c., ovvero nel principio di responsabilità per attività pericolosa, (si veda, a tal proposito, sent. n. 1015/2005 della Corte di Appello, sopracitata), la risarcibilità dei danni da fumo passivo, subiti da lavoratori dipendenti, è incentrata sullart.2087 c.c. La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto allorientamento finora seguito dai giudici italiani.
Sinora, infatti, le istanze di risarcimento erano tutte state respinte, con le più diverse motivazioni: si asseriva, per esempio, che il fumo rappresenterebbe un atto volontario, che la vendita di sigarette non sarebbe unattività pericolosa e che il fumo non costituirebbe una condizione necessaria per lo sviluppo di malattie come il tumore ai polmoni. Nellultimo precedente, il Tribunale di Napoli aveva anche sottolineato come allETI non potessero essere attribuite le condotte antigiuridiche tenute dai Monopoli di Stato (sent. n.12729 del 2004).
Tale orientamento fondava le proprie ragioni sul timore che unapertura verso la risarcibilità dei danni da fumo potesse condurre ad un allargamento smisurato della tutela extracontrattuale, col risultato di legittimare qualsiasi pretesa risarcitoria dei soggetti che ritenessero di aver subito un danno da fumo attivo o passivo. Rapportata a tali precedenti, la sentenza del Tribunale di Roma rappresenta, per le sue motivazioni e per le sue conseguenze, una vera e propria svolta, sebbene per esprimere un giudizio definitivo, occorrerà, ovviamente, attendere lesito di eventuali gravami che, con ogni probabilità, saranno proposti dal Ministero.