Da questo regolamento sono interessati non solo gli atti aventi natura decisoria, ma anche le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici. La condizione essenziale per loperare di questo regolamento è costituita dalla mancata contestazione del credito, tenendo però in considerazione che il comportamento di chi ha originariamente contestato per poi rinunciare nel corso del giudizio,, anche con lassenza alludienza, è equiparato alla mancata opposizione. La competenza allapposizione del certificato di titolo esecutivo europeo è dellautorità giudiziaria che ha emesso la decisione, mentre la procedura di esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui è richiesta. La decisione giudiziaria non può tuttavia essere certificata come titolo esecutivo europeo se il procedimento giudiziario nello Stato membro di origine non ha rispettato alcuni requisiti minimi, quanto alle forme di notificazione dei documenti, allatto introduttivo (che dovrà contenere lesplicita indicazione del debito e dei requisiti procedurali per la contestazione) e alla citazione a comparire.