Questo provvedimento contiene, al posto della citazione di cui allart. 543, c. II, c.p.c., un ordine tassativo indirizzato al terzo, datore di lavoro o Pubblica Amministrazione, di pagare direttamente al concessionario della riscossione le somme dovute dal debitore, fino a concorrenza del credito per il quale si procede. Le somme già maturate ma non ancora corrisposte devono essere corrisposte nel termine di quindici giorni dalla notifica dellatto di pignoramento, mentre le somme maturande andranno versate alle rispettive scadenze. In caso di inottemperanza allordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e del debitore secondo le norme del c.p.c., con spese di citazione e processuali a carico della parte soccombente. In ogni caso il concessionario, prima di emettere il provvedimento è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente linvito ad effettuare, nel termine di trenta giorni, il versamento delle somme iscritte a ruolo, con lavvertimento che, nel caso di mancato pagamento, verranno addebitate le relative procedure con addebito delle spese esecutive.