Secondo i giudici della Cassazione non è necessario il consenso del lavoratore qualora non si possa parlare di autonomia del settore dellazienda considerato. Tale autonomia non si desume in base a criteri quali il numero dei lavoratori che vi prestano servizio o la quantità dei mezzi assegnati, ma piuttosto in base allorganizzazione dei beni e delle persone al fine della produzione di determinati beni o servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dellimpresa. Non solo. Nella cessione del ramo dazienda non possono restare esclusi i beni e il personale che prestavano unindispensabile assistenza logistica alla specifica produzione, anche se nellorganizzazione aziendale facevano parte di una struttura a se stante. Se si ragionasse diversamente, si perverrebbe a risultati contrastanti con le finalità dellart. 2112 c.c., in quanto il personale addetto al servizio di supporto, una volta intervenuta la cessione del ramo dazienda cui prestavano assistenza, risulterebbe eccedente rispetto alle ormai ridotte esigenze dellimpresa e sarebbe esposto al rischio di licenziamento. In questottica il frazionamento di un preesistente ramo dazienda, destinato a prestare assistenza logistica ad altri rami, ed il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro di parte dei dipendenti ad esso addetti, esperite le necessarie consultazioni sindacali, non sembra in contrasto con lart. 2112 c.c.